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REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)

Cos'è?

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica; erogato dal 1° gennaio 2018 in sostituzione del SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e dell’ASDI (Assegno di disoccupazione). Il REI si compone di due parti:

 -   un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
 -   un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

 A chi si rivolge?

Il REI è erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:

  -  cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  -  residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  -  un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
  - un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
  -  un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
  -  un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  -  non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  -  non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  -  non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Durata e importo:

Il beneficio viene concesso per 18 mesi e potrà essere rinnovato di altri 12 mesi (dopo un’interruzione di 6 mesi), e potrà essere interrotto in caso di mancato adempimento del progetto personalizzato.

L’ammontare del beneficio varia a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare.

Come e dove fare domanda:

La domanda può essere presentata al Comune di residenza a partire dal 1 dicembre 2017, dopo aver verificato il possesso dei requisiti descritti, su apposita modulistica e con copia dell’Isee in corso di validità.
 

NORMATIVA

    - Legge 15 marzo 2017, n. 33 (Legge delega per il contrasto alla povertà)

    - Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017)

    - Focus sul REI dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

Ultima modifica: Giovedì 19 07 2018