DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
CIE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
Il 31 gennaio è entrata in vigore la Legge n. 210 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” c.d. legge sul “testamento biologico” o “bio testamento”. La Legge stabilisce all’art. 4 che: “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari , nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito nominata “fiduciaria” che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.
Il fiduciario deve essere persona maggiorenne e capace di intendere e volere,
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con un atto successivo, che è allegato alle DAT. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Con Le DAT, così come disciplinate dalla Legge 219/2017, il disponente quando è in vita può richiedere i trattamenti sanitari da eseguirsi, in previsione di una sua eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Con le DAT il disponente non può invece esprimere altre manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali: la cremazione, la destinazione delle ceneri o l’affidamento dell’urna cineraria.
L’interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo nel documento:
- I dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Montebelluna);
- L’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- Il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
- I dati del fiduciario e/o fiduciari, se nominati;
- Data e firma.
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) possono essere:
1) redatte in forma di atto pubblico (ossia davanti ad un notaio);
2) redatte in forma di scrittura provata autenticata (con autenticazione svolta da notaio, ai sensi dell’art.2703 C.C. non sussistendo altri soggetti investiti normativamente di tale incarico);
3) redatte in forma di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficiale dello stato civile del proprio comune di residenza ovvero alle strutture sanitarie ove ricorrano i presupposti previsti. L'ufficiale dello Stato Civile non deve partecipare alla redazione della scrittura né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha solo il compito di riceverla, registrarla e conservarla).
Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la redazione.
Il cittadino residente nel Comune che è interessato a depositare la propria DAT in Comune deve presentarsi personalmente, previo appuntamento, presso l’Ufficio di Stato Civile con:
- atto /scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia;
- un documento di identità valido e relativa fotocopia;
- tessera sanitaria/codice fiscale e relativa fotocopia;
- modulo consenso disponenente banca dati nazionale
- modulo consenso fiduciario registrazione banca dati nazionale
- fotocopia carta d'identità fiduciario
A seguito del deposito, la richiesta della DAT verrà protocollata e al depositante verrà consegnata una ricevuta della stessa.
Per appuntamenti l'ufficio di Stato Civile può essere contattato nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle h 8.00 alle h 9.00 e dalle h 12.15 alle h 13.15 - il martedì anche dalle 14.30 alle 16.30
tel: 0422 960315
email: anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it
PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
Normativa di riferimento:
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018 ( prot. n. 409 dell’ 8 febbraio 2018).
ALLEGATO: MODULO ISTANZA PRESENTAZIONE DAT CON CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE BANCA DATI NAZIONALE.
INFORMATIVA PRIVACY BANCA DATI NAZIONALE DAT
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E CONVIVENZE DI FATTO
Legge n.76 del 20 maggio 2016
PER LE INFORMAZIONI CLICCA QUI
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SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
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Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
•Celebrazione del matrimonio in forma civile
•Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
•Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.
L’accordo da inoltrare al Comune di Ponzano Veneto potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
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Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•Celebrazione del matrimonio in forma civile
•Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
•Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
•Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)
Le fasi dell'accordo:
•prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati);
•il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato presso Unicredit BAnca spa IBAN IT80Z0200862180000022565879, intestato al Comune di Ponzano Veneto - Servizio di Tesoreria (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
•l’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
•nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
•La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
•La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
INFO: Ufficio Stato Civile c/o Villa Cicogna, via Cicogna, Paderno di PONZANO VENETO
tel 0422 960315 - anagrafe@comune.ponzanoveneto.tv.it - PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER DIVORZIO
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER SEPARAZIONE
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MODIFICA DI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 04/04/2012, n. 35, che ha introdotto il “Cambio di residenza in tempo reale”. I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (di cui all’art. 13, c. 1, lettere a), b) e c) – trasferimento di residenza da altro Comune e dall’estero, cambi di abitazione, scissioni e aggregazioni) non solo attraverso lo sportello comunale di Villa Cicogna, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
b) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC dell’Ufficio Anagrafe del Comune;
c) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante tramite posta elettronica semplice. La dichiarazione per essere accettata dovrà contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dagli appositi stampati.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:
MODULISTICA PER E DOMANDE :
DICHIARAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA FINO A 4 PERSONE
DICHIARAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA FINO A 8 PERSONE
DICHIARAZIONE PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
PROMEMORIA PER CAMBIO RESIDENZA/ABITAZIONE - Documenti e numeri utili
MODULO PER AGGIORNAMENTO PATENTE E LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE
Si raccomanda di far firmare la richiesta di residenza anche dall'Intestatario Scheda allegando copia di un documento d'identità
Lotta all’occupazione abusiva di immobili – Nuove norme relative all’iscrizione anagrafiche.
L’art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80) prevede che «chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile stesso e gli atti emessi in violazione a tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».
In attuazione di questa norma il Ministero dell’Interno, con circolare 14 del 6 agosto 2014, ha previsto che, al momento della dichiarazione anagrafica, il richiedente fornisca le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, affitto, usufrutto, ...).
Esempi di titoli di occupazione dell’immobile sono il contratto di acquisto per la proprietà, il contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate per l’affitto, ecc...
In mancanza di tali informazioni non sarà in nessun caso possibile procedere all’iscrizione anagrafica. In alternativa è necessaria la sottoriportata dichiarazione del/i proprietario/i.
QUI IL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PASSAPORTO. NUOVE DISPOSIZIONI PER I MINORI.
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale.
Quindi a partire da tale data non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori.
I passaporti dei genitori con iscrizione di figli minori restano comunque validi fino alla naturale scadenza, ma soltanto per il titolare.
Per saperne di più : http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/
STOP ALLE CERTIFICAZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Con l’entrata in vigore della legge di stabilità (legge 183/2011) ed alle modifiche apportate al DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione relative a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dall’autocertificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
A partire da tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi (le aziende che gestiscono servizi pubblici come trasporti, fornitura di energia, poste, reti telefoniche, ecc) che accettano o richiedono tali certificazioni incorrono nel reato di violazione dei doveri d’ufficio. L’ufficio anagrafe e l’ufficio di Stato Civile rilasceranno, quindi, esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati. Tali certificati riportano, pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del DPR 642/1972.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 d.p.r. 445), non è soggetta all’'imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non richiede l'autenticazione della firma del dichiarante.