IMU 2021

Le scadenze per il pagamento dell'IMU 2021 sono le seguenti:

Acconto o unica soluzione   entro il 16/06/2021
Saldo                                 entro il 16/12/2021

ANCHE QUEST'ANNO L'UFFICIO TRIBUTI PROVVEDE A RECAPITARE A TUTTI I CONTRIBUENTI L'INFORMATIVA IMU ED IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO E DEL SALDO

Le ALIQUOTE IMU 2021, invariate rispetto allo scorso anno, sono le seguenti:

  • ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE:  6 per mille   (detrazione € 200,00)
  • FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:     1 per mille
  • FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA:      0 per mille
  • TERRENI AGRICOLI:     7,60 per mille
  • IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D:     7,60 per mille
  • ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA (genitori / figli):       4,60 per mille
  • ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI DAL 2° AL 3° GRADO IN LINEA RETTA E AL 2° GRADO IN LINEA COLLATERALE (fratelli):    7,60 per mille
  • ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (contratto agevolato o transitorio ai sensi art. 2 comma 3 Legge 431/1998 e Accordo Territoriale stipulato il 30/01/2018) a condizione che l'affittuario vi abbia residenza anagrafica:       7,60 per mille
  • ABITAZIONI A DISPOSIZIONE (vuote, locate con affitto ordinario o locate con contratto agevolato o transitorio senza residenza anagrafica):    9,00 per mille
  • ALTRI IMMOBILI:   7,60 per mille

 

Sono previste le seguenti RIDUZIONI dell'imposta (da comunicare all'Ufficio Tributi):

- Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/1998): RIDUZIONE AL 75%

- Abitazioni concesse in comodato a figli o genitori purché il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e il comodato sia registrato: RIDUZIONE DEL 50%

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ((fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile: RIDUZIONE DEL 50%

 

Sono previste se seguenti ESENZIONI dell'imposta:

- abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6, C7)

- alloggi sociali, purché adibiti ad abitazione principale

- abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

- casa familiare assegnata al genitore al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice

- abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare o civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche senza il possesso dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola

 

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria - IMU

 

I valori di riferimento per le aree edificabili ai fini degli accertamenti IMU stabiliti dalla Giunta Comunale con Delibera n. 65 del  02-04-2015 sono riportati nel documento sottostante

Si segnala che per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica, il legislatore ha recentemente disposto che:

-per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto di cui al DL 41/2021 articolo 1, commi da 1 a 4 (articolo 6-sexies del Dl 41/2021, introdotto dalla legge 69/2021)

-per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU (imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art 1 comma 599)
 I contribuenti che rientrano nelle sopracitate agevolazioni di imposta sono tenuti ad effettuare opportuna dichiarazione IMU /comunicazione all'Ufficio Tributi

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Ultima modifica 09/02/2022 11:58
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