IMU 2022

Le scadenze per il pagamento dell'IMU 2022 sono le seguenti:

Acconto o unica soluzione   entro il 16/06/2022
Saldo                                    entro il 16/12/2022

ANCHE QUEST'ANNO L'UFFICIO TRIBUTI PROVVEDE A RECAPITARE A TUTTI I CONTRIBUENTI L'INFORMATIVA IMU ED IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO E DEL SALDO

Le ALIQUOTE IMU 2022, invariate rispetto allo scorso anno, sono le seguenti:

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9
(Abitazioni di lusso)

6 per mille
(detrazione € 200,00)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

1 per mille

TERRENI AGRICOLI

7,6 per mille

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

7,6 per mille

ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA (genitori / figli)

4,6 per mille

ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI DAL 2° AL 3° GRADO IN LINEA RETTA E AL 2° GRADO IN LINEA COLLATERALE (fratelli)

7,6 per mille

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (contratto agevolato o transitorio ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/1998 e Accordo Territoriale stipulato il 30/01/2018) a condizione che l'affittuario vi abbia residenza anagrafica

7,6 per mille

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE (vuote, locate con affitto ordinario o locate con contratto agevolato o transitorio senza residenza anagrafica)

9 per mille

ALTRI IMMOBILI

7,6 per mille

 

Riduzioni dell'imposta (da comunicare all'Ufficio Tributi):

- Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/1998): RIDUZIONE AL 75%

- Abitazioni concesse in comodato a figli o genitori purché il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e il comodato sia registrato: RIDUZIONE DEL 50%

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile): RIDUZIONE DEL 50%

- Abitazione posseduta da cittadini residenti all'estero (unica, non locata o non data in comodato d'uso), titolari di pensione in Convenzione Internazionale : RIDUZIONE DEL 62,5%

L'IMU non si applica

- abitazione principale di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare (escluse quelle classificate in categ. catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6, C7)

- alloggi sociali, purché adibiti ad abitazione principale

- abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice

- abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare o civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche senza il possesso dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola

 

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria - IMU

 

I valori di riferimento per le aree edificabili ai fini degli accertamenti IMU stabiliti dalla Giunta Comunale con Delibera n. 65 del  02-04-2015 sono riportati nel documento sottostante

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Ultima modifica 01/03/2023 10:34
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